Art. 2

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In vigore dal 1 gen 1998
1. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all', comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all', comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;"; 2) nella lettera f) dopo le parole "pubbliche funzioni", sono inserite le seguenti: "nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza,"; 3) nella lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;"; 4) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative."; b) nel comma 3, le parole: "lettere f), g), h) e i) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e), f), g), h) e i) del comma 1".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo