Capo II

Art. 4

Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 14 set 1997
Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Statoregioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281#art-4

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