Titolo IV

Art. 9

Procedure

In vigore dal 27 ago 1997
1. Entro il 31 gennaio 1998, le agenzie regionali per l'impiego, sulla base dei dati forniti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, e degli enti che realizzano i progetti, realizzano un'attività di monitoraggio, al fine di far pervenire le relazioni illustrative sull'andamento dell'utilizzazione nei progetti di lavori di pubblica utilità anche ad ambito interregionale, alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate e alle commissioni regionali per l'impiego. 2. Entro il 31 gennaio 1998, l'INPS procede al monitoraggio dell'attuazione delle borse di lavoro, dando tempestiva informazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate ed alle commissioni regionali per l'impiego. 3. Entro il primo trimestre dell'anno 1998, le commissioni regionali per l'impiego possono proporre la revisione della suddivisione, verificato l'andamento del piano straordinario, sulla base dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, e dei parametri desumibili dai dati di cui ai commi 1 e 2, può essere emanato, sentite le regioni e le province interessate, un decreto ministeriale di modifica della ripartizione e della suddivisione stabilita con il decreto ministeriale di cui all', comma 1, al fine del pieno conseguimento degli obiettivi del piano straordinario di cui all', comma 1. 5. Le risorse eventualmente riutilizzabili sulla base del decreto di cui al comma 4, sono destinate alla approvazione di progetti di lavori di pubblica utilità già presentati, provvisti della attestazione favorevole di cui all', comma 2, del presente decreto, previa conferma della volontà dell'ente proponente, e alla attivazione di nuove borse di lavoro di cui agli del presente decreto. 6. Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati forniti dall'INPS e dalle agenzie regionali per l'impiego, trasmette alle competenti commissioni parlamentari i dati di cui al commi 1 e 2 e due rapporti semestrali. 7. I modelli A e B allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280#art-9

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Procedure (Art. 9 Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.) — Testo vigente | Portale Normativo