Art. 1
In vigore dal 29 ago 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, recante estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti.
Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-28;275#art-1