Capo I

Art. 8

Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili

In vigore dal 22 set 1998
(Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni; a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322. b) nell', terzo comma, le parole: "e dai relativi allegati" sono soppresse; c) nell', secondo comma, la lettera b) è abrogata; d) nell'articolo 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell', devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-8

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Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili (Art. 8 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo