Capo I

Art. 7 bis

Abrogato

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In vigore dal 1 gen 2027
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell' del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-7-bis

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