Titolo I
Art. 5 ter
AbrogatoInvito obbligatorio
In vigore dal 22 feb 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-5-ter