Titolo IICapo III

Art. 55

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

In vigore dal 6 lug 1997
Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti 1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I. 2. 2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II. 12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III. 4. 3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP. 4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-55

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Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti (Art. 55 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo