Art. 1
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
In vigore dal 27 giu 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 40 recante criteri di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/56/CEE, che modifica la direttiva 75/129/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare gli articoli 4 e 24;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "del personale eccedente" sono inserite le seguenti: "nonché del personale abitualmente impiegato";
b) dopo le parole: "del programma medesimo" sono inserite le seguenti: "del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva".
2. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.".
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.".
4. All'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: "commi da 2 a 12" sono aggiunti: "e 15-bis".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: F lick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;151#art-1