Art. 3
Rappresentanza in giudizio
In vigore dal 29 giu 1997
1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Napolitano, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Bindi, Ministro della sanità
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;157#art-3