Art. 3

Rappresentanza in giudizio

In vigore dal 29 giu 1997
1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;157#art-3

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