Art. 1
Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento
In vigore dal 29 giu 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l', comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Commissione tecnico-amministrativa
di coordinamento
1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnicoamministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;157#art-1