Art. 2
Contributi
In vigore dal 26 giu 1997
1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;149#art-2