Art. 4
Salario medio convenzionale
In vigore dal 17 lug 2011
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l', comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Pinto, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Ciampi, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-16;146#art-4