Art. 6
In vigore dal 21 mar 1997
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.
1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41#art-6