Capo II
Art. 3
Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze.
In vigore dal 3 ott 2008
1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-3