Capo II

Art. 3

Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze.

In vigore dal 3 ott 2008
1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-3

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Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze. (Art. 3 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo