Art. 2

In vigore dal 12 mar 1997
1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonché quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all' sono, altresì, trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-29;26#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private. — Testo vigente | Portale Normativo