Art. 2
In vigore dal 12 mar 1997
1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonché quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all' sono, altresì, trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-29;26#art-2