Art. 6
In vigore dal 13 feb 1997
1. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall' del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell', comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, può essere destinata al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresì delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1 gennaio 1997.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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