Art. 3

Prestazioni

In vigore dal 15 nov 1996
1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni: a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all', a partire dal 57 anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all', commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione; b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565#art-3

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