Art. 2
Trasferimento degli uffici
In vigore dal 19 ott 1996
1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonché nei contratti di locazione degli immobili.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell', comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;514#art-2