Art. 2

Trasferimento degli uffici

In vigore dal 19 ott 1996
1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonché nei contratti di locazione degli immobili. 2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell', comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;514#art-2

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