Art. 3
In vigore dal 30 mag 1996
1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
ALLEGATO I SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
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Efedrina 2939 40 10
Ergometrina 2939 60 10
Ergotamina 2939 60 30
Acido lisergico 2939 60 50
Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10
Pseudoefedrina 2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-acetammidobenzoico 2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil
2-propanone 2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans) 2932 90 73
Piperonatle 2932 90 75
Safrolo 2932 90 71
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali
CATEGORIA 2
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
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Anidride acetica 2915 24 00
Acido antranilico 2922 49 50
Acido fenilacetico 2916 33 00
Piperidina 2933 39 30
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali
CATEGORIA 3
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Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
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Acetone (*) 2914 11 00
Etere etilico (*) Ossido di dietile 2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*) Butanone 2914 12 00
Toluena (*) 2902 30 10 Permanganato di potassio (*) 2841 60 10
Acido solforico 2807 00 10
Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi
in cui è possibile la presenza di tali sali.
ALLEGATO II
DEFINIZIONI
È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.
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ALLEGATO III
DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA
1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:
- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio,
il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.
1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:
Valore
Sostanza soglia
-- --
Anidride acetica...... 20 litri
Acido antranilico e i suoi sali...... 1 kg
Acido fenilacetico e i suoi sali...... 1 kg
Piperidina e i suoi sali...... 0,5 kg
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
CORONAS, Ministro dell'interno
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
FANTOZZI, Ministro delle finanze
GUZZANTI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;258#art-3