Titolo I

Art. 13

Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza

In vigore dal 17 mar 1996
1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all', comma 1, conformano la propria struttura organizzativa alle modifiche connesse all'attuazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-16;104#art-13

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Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza (Art. 13 Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.) — Testo vigente | Portale Normativo