Art. 1
In vigore dal 26 dic 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 531 del 1992;
Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
.
1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dal seguente:
"Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.".
2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nell'art. 2, comma 1:
1) alla lettera a) la parola: "lattine" è sostituita dalla seguente: "lattime";
2) alla lettera p) la parola: "determinazione" è sostituita dalla seguente: "detenzione";
3) alla lettera s) la parola: "pelatura" è sostituita dalla seguente: "spellatura";
b) nell'art. 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g).";
c) nell'art. 6 il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.";
d) nell'art. 6, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
e) nell'art. 7 il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.";
f) nell'art. 7 il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.";
g) nell'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato.";
h) nell'art. 9, comma 5:
1) le parole: "nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi";
2) sono soppresse le parole: "e negli stabilimenti riconosciuti";
i) nell'art. 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
l) nell'art. 12 il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.".
3. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
GUZZANTI, Ministro della sanità
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;524#art-1