Art. 2

Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

In vigore dal 3 nov 1995
Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Dopo l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come introdotto dal comma 1 dell' del presente decreto, è aggiunto il seguente: "Art. 9-ter - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell' del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;430#art-2

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