Capo II
Art. 8
In vigore dal 11 giu 1995
1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - 1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-8