Capo IV

Art. 20 bis

Disposizioni applicabili al personale dalia Polizia di Stato

In vigore dal 31 mar 2001
1. L', comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è applicabile, con decorrenza 1 settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali è stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, nè con l'emolumento di cui l', comma 22-bis, del predetto decreto-legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-20-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni applicabili al personale dalia Polizia di Stato (Art. 20 bis Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo