Capo V

Art. 31 quater

Abrogato

Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile .

In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196#art-31-quater

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Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile . (Art. 31 quater Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.) — Testo vigente | Portale Normativo