Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile . (Art. 31 quater Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.) — Testo vigente | Portale Normativo