Art. 3

Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto

In vigore dal 5 mag 1995
Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto 1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;114#art-3

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