ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Capo VII›Sez. IArt. 82 AbrogatoLimiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibratoIn vigore dal 13 ott 2000Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-82