Capo VIISez. I

Art. 82

Abrogato

Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-82

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Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (Art. 82 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo