Capo VII›Sez. I
Art. 82
AbrogatoLimiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-82