Art. 22
In vigore dal 31 dic 1994
1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1 luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1 gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
MARTINO, Ministro degli affari esteri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-22