Art. 6

Entrata in vigore

In vigore dal 28 dic 2012
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
  • Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490#art-6

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