Titolo IV
Art. 98
Accesso dei fonogrammi nelle scuole
In vigore dal 3 giu 1994
1. In applicazione dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-98