Capo II
Art. 599
Trattamento di previdenza
In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell', salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per seutile a tali fini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-599