Capo IVSez. I

Art. 501

Riabilitazione

In vigore dal 3 giu 1994
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all', comma 2, lettera d).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-501

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