§ II

Art. 428

Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

In vigore dal 3 giu 1994
1. I concorsi di cui all' sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. 2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. 4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-428

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