§ II
Art. 428
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
In vigore dal 3 giu 1994
1. I concorsi di cui all' sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-428