Sez. II
Art. 406
Esclusione
In vigore dal 3 giu 1994
1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-406