Capo II
Art. 394
Scambi culturali
In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-394