Titolo IX

Art. 388

Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino

In vigore dal 3 giu 1994
1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.
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