Capo III

Art. 363

Licei linguistici

In vigore dal 5 feb 2006
1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici: a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" già "Regina Margherita" di Genova; c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia-Mestre; e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. 2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori. 4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.

Note all'articolo

  • Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-363

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