Titolo VIII›Capo I
Art. 336
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea
In vigore dal 5 feb 2006
1. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l' apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell' Unione Europea.
Note all'articolo
- Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-336