Sez. II
Art. 274
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
In vigore dal 3 giu 1994
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60 anno di età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell', qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui all' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-274