Capo VII
Art. 263
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-263