Capo VII

Art. 263

Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. 2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. 3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-263

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