Capo V

Art. 201

Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore

In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-201

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