Capo VI
Art. 190
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
In vigore dal 3 giu 1994
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-190