Art. 28

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 60 è sostituito dal seguente: "Art. 60 (Orario di servizio e orario di lavoro). - 1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche. 2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-28

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Art. 28 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. — Testo vigente | Portale Normativo