Titolo I

Art. 2

Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1

In vigore dal 12 nov 2017
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-2

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