Art. 4
Censimenti
In vigore dal 3 mar 1994
1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall' del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-16;592#art-4