Capo I

Art. 22

Abrogato

Modalità per le pubbliche affissioni

In vigore dal 1 mar 2020
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Note all'articolo

  • La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 847)che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale".
  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

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Modalità per le pubbliche affissioni (Art. 22 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.) — Testo vigente | Portale Normativo