Sez. III
Art. 48
Credito su pegno .
In vigore dal 19 ott 1999
(Credito su pegno).
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-48