Titolo VII

Art. 129

Emissione di strumenti finanziari

In vigore dal 25 gen 2007
1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-129

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