Art. 120 undevicies
AbrogatoDisposizioni applicabili
In vigore dal 25 lug 2021 al 10 gen 2024
decies
(Disposizioni applicabili).
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli , comma 2, 120-ter e 120-quater.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-120-undevicies